Pensione di reversibilità: nessun obbligo di registrare un PACS concluso in un altro Stato membro

Con la sentenza dell’8 dicembre 2022 alla causa n. C-731/21, la Corte di Giustizia UE dichiara che è contraria al diritto dell’Unione la normativa di uno Stato membro ospitante, la quale preveda che la concessione, al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro, di una pensione di reversibilità, dovuta in ragione dell’esercizio nel primo Stato membro di un’attività professionale da parte del partner deceduto, sia subordinata alla condizione della previa iscrizione dell’unione civile in un repertorio tenuto da quest’ultimo Stato. Il rifiuto di concedere una pensione di reversibilità a motivo del fatto che l’unione civile su cui si fonda la domanda di pensione non è stata registrata in Lussemburgo viola il principio di proporzionalità.

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