Psicologi militari: illegittima l’incompatibilità all’esercizio delle attività libero professionali

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 98 del 18 maggio 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma del cod. ordinamento militare, nella parte in cui «non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale». La mancata estensione della deroga al principio di esclusività della professione militare agli psicologi non sarebbe giustificata, anche perché gli interessi che l’esercizio dell’attività libero professionale è destinata a soddisfare sarebbero gli stessi (il reciproco vantaggio dell’amministrazione di appartenenza e della comunità civile).

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