Tirocini extracurriculari, illegittima la limitazione ai soli soggetti in difficoltà

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 721 della legge di Bilancio 2022, che demanda la disciplina dei tirocini extracurriculari a specifiche linee guida, da definirsi con un accordo, concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni. Criteri che sarebbero rigidamente predeterminati e andrebbero in tal modo a violare la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di formazione professionale. In particolare, nel caso esaminato dai giudici, la disposizione statale impugnata circoscrive l’applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa. In materia di tirocini e di percorsi scuola-lavoro interviene anche la bozza del decreto Lavoro con l’istituzione un fondo in caso di gravi infortuni.

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