TFS e TFR non sono tra di loro comparabili

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 258 del 20 dicembre 2022 ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle disposizioni che consentono all’istituto previdenziale di revocare, modificare o rettificare d’ufficio i provvedimenti di liquidazione, afferenti alle prestazioni previdenziali disciplinate dal testo unico del 1973, e ne fissano, all’uopo, sia le condizioni, sia la tempistica. Le figure messe a raffronto, ossia il TFS e il TFR, dall’altro lato, che costituisce l’istituto di applicazione generale sia per i lavoratori privati sia, in prospettiva, per gli stessi lavoratori del settore pubblico, non sono tra di loro comparabili quanto alla disciplina che, negli aspetti di dettaglio, regolamenta le modalità di calcolo e di erogazione dei relativi assegni. Secondo la Corte spetta al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto.

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