Lavoratori distaccati: applicabile il regime impatriati anche senza “discontinuità” nella posizione lavorativa

La giurisprudenza di merito ha sancito l’illegittimità degli avvisi di accertamento con i quali gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate disconoscono il beneficio fiscale previsto dal regime degli impatriati, di cui all’art. 16, del D.Lgs. n. 147/2015, con riferimento ai lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di distacco all’estero, per la presunta carenza del requisito della “discontinuità” rispetto alla posizione lavorativa ricoperta prima dell’espatrio. Cosa affermano precisamente alcune importanti Commissioni tributarie provinciali? Quali sono le ragioni che vengono addotte al riguardo?

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