La Corte di giustizia UE, nella sentenza alla causa n. C-576/20 del 7 luglio 2022,conferma la propria giurisprudenza secondo cui lo Stato membro debitore della pensione nel quale la beneficiaria ha esclusivamente lavorato e versato contributi, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della propria residenza in un altro Stato membro in cui si è dedicata alla cura dei figli, deve prendere in considerazione tali periodi di cura dei figli ai fini del calcolo della sua pensione austriaca di vecchiaia. Senza tali periodi la lavoratrice sarebbe in posizione di “svantaggio” rispetto agli altri lavoratori, per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.