Licenziamento per giustificato motivo: per il reintegro non serve che l’insussistenza del fatto sia manifesta

Con la sentenza n. 125 del 2022, la Corte Costituzionale interviene vagliando la legittimità della norma, di cui al comma 7 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella parte in cui richiede, ai fini dell’applicabilità della tutela reintegratoria, che l’insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia “manifesta”. Qualificare l’insussistenza del fatto come “manifesta”, secondo la Corte, presenta profili di criticità in quanto tale criterio risulta del tutto indeterminato. Appare, infatti, largamente problematico individuare il discrimine fra insussistenza “semplice” ed insussistenza “manifesta”, con la conseguenza che il Giudice possa giungere, in assenza di alcun parametro di riferimento, a soluzioni difformi, con conseguenti ingiustificate disparità di trattamento.

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