Malattia del professionista: tutela con efficacia retroattiva. Ma senza rimborso delle sanzioni

La malattia del professionista, causata dal Covid-19, comporta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti con effetto retroattivo dalla data di inizio dello stato di emergenza nazionale, ovvero dal 31 gennaio 2020. E’ quanto previsto da un emendamento al decreto Ucraina, approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato. Tuttavia, l’effetto retroattivo non comporterà il rimborso di eventuali sanzioni e di interessi già pagati e contestati per effetto della mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e per i mancati pagamenti entro il termine previsto originario. La modifica fa salve però le eventuali dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

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