Prevenzione anti-Covid: la responsabilità del datore di lavoro non è delegabile

La Corte di Cassazione, con la sentenza della terza sezione penale n. 9028 del 2022, ha fornito importanti indicazioni sull’individuazione delle responsabilità del datore di lavoro nell’ambito delle condotte riferite alla valutazione del rischio connesso alle malattie trasmissibili a causa del Covid-19. Per la Suprema Corte non è in discussione l’eventuale responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di eventi dannosi successivi alla nomina del R.S.P.P., o alla validità ed efficacia del DVR. Inoltre, nel caso di specie, le condotte omesse costituiscono adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili.

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