Dal 31 ottobre 2026 cambiano le regole sulla portabilità della posizione individuale nella previdenza complementare. In caso di trasferimento volontario, dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, il lavoratore avrà diritto al versamento del contributo datoriale al fondo pensione scelto, senza i limiti e le modalità previsti dalla contrattazione collettiva. La scelta del trasferimento richiede, tuttavia, un’attenta valutazione della forma pensionistica di destinazione. Quali sono gli elementi a cui prestare attenzione?
