Il decreto Sicurezza estende il perimetro di applicazione delle agevolazioni contributive previste dalla legge n. 381/1991 alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari o all’esterno, impiegando persone detenute o internate anche ammesse al lavoro esterno. Lo sgravio è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, considerando sia la quota a carico del datore di lavoro sia la quota a carico del lavoratore. Qual è la durata dell’agevolazione? Come si applica in cumulo con altre misure?