Il patto di non concorrenza può essere utilizzato, oltre che nel rapporto di lavoro subordinato, anche nell’ambito del rapporto di agenzia. Questo tipo di patto prevede la possibilità di stabilire come contropartita all’impegno di non effettuare attività concorrenziale dopo la risoluzione del rapporto il pagamento di una indennità. Il corrispettivo concordato può essere erogato in costanza di contratto di agenzia e in misura provvigionale come stabilito dalla Cassazione. Può essere anche pagato al termine del rapporto. Quale interesse ha il datore di lavoro nello stabilire questo patto? Quando può essere richiesto e a quali condizioni? Con quali modalità può avvenire il pagamento dell’indennità?