Per la Corte di Giustizia UE, uno Stato non può considerare come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione nel proprio Stato.
Per la Corte di Giustizia UE, uno Stato non può considerare come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione nel proprio Stato.