L’accordo interconfederale del 3 agosto 2012 per le aziende industriali attua il disposto dell’art. 4, comma 17, L. n. 92/2012, che attribuisce ai contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la facoltà di individuare ulteriori sedi, in aggiunta a quelle previste dalla legge, nelle quali è possibile procedere alla convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.