Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato per il quale è, però, prevista una scadenza alla fine del periodo formativo. Tuttavia, l’interruzione del contratto in costanza di periodo formativo può essere effettuata adducendo specifica e comprovabile motivazione in caso di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo. L’interruzione del contratto in costanza di periodo formativo non necessita, invece, di alcuna motivazione in caso di superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova o cessazione dell’attività aziendale. Qual è la procedura che deve seguire il datore di lavoro che intende procedere con il licenziamento di un apprendista?