Per quanto riguarda la maternità, il nostro ordinamento prevede che la lavoratrice subordinata sia profondamente tutelata per tutta la durata della gravidanza e nel puerperio, proprio in virtù della delicatezza del momento che accompagna l’evento sotto il profilo psicologico ed emozionale. Per questa ragione, è, di base, sempre prevista la conservazione del posto di lavoro unitamente al divieto di licenziamento. Tuttavia, sono previste alcune peculiari fattispecie al ricorrere delle quali il datore di lavoro può recedere dal rapporto senza dover attendere il termine del periodo tutelato. Quali sono?