Il Testo unico sulle imposte sui redditi, in pubblica consultazione fino al 13 maggio 2024, provvede al riordino di riferimenti normativi relativi alla previdenza complementare. In particolare, viene confermato che sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a 5164,57 euro i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare. Si conferma poi che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Quali sono le altre indicazioni?