L’individuazione dell’inquadramento previdenziale dei riders è ancora in cerca di una soluzione. L’interesse per il tema, da parte della dottrina e dei Giudici, è accentuato anche dal fatto che esso non riguarda solo la specifica figura dei digital platform workers, bensì tutti i rapporti di lavoro che possono essere ricondotti alla figura giuridica delle “collaborazioni etero-organizzate”, introdotta dal Jobs Act. Ci si chiede, quindi, se ai collaboratori etero-organizzati si possano applicare gli istituti riferibili al lavoro subordinato o le regole riconducibili alla Gestione Separata. Quali sono i criteri per identificare la corretta tutela previdenziale?