L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 57 del 2024, ha chiarito che lo status di maternità non è idoneo ad individuare una ”categoria di dipendenti”, e che pertanto non risulta applicabile il regime esenzione alle somme erogate dal datore di lavoro alle lavoratrici madri ad integrazione al 100% della retribuzione come quota di welfare da accreditare nel conto welfare individuale. Le deroghe al principio dell’omnicomprensività del reddito di lavoro subordinato richiedono che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e non operano ogni qualvolta che le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.