Nella sentenza n. C-389/22, la Corte di giustizia afferma che non costituisce violazione del principio di non discriminazione, sancito dall’accordo quadro, la differenza di trattamento tra membri in servizio continuo, che possono protrarre la loro attività al servizio della Croce Rossa Italiana, e membri in servizio temporaneo, la cui attività è terminata a una certa data. Ciò discende dalla natura temporanea del rapporto tra questi ultimi e la CRI.