Dal 2024 accesso consentito al regime degli impatriati anche da parte del soggetto che presta l’attività lavorativa in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento in Italia, nonché presso un soggetto appartenente allo stesso gruppo. Ad una condizione però: che il periodo di permanenza all’estero prima del rientro sia stato di 6/7 periodi d’imposta. È una delle modifiche introdotte nella formulazione dell’art. 5 del D.Lgs. per la riforma della fiscalità internazionale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre. Viene, inoltre, previsto che i redditi rinvenienti dall’attività lavorativa in Italia non concorrano alla formazione del reddito complessivo per il 60% del loro ammontare se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore.