La normativa relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di un siffatto studio, rilevi l’archivio (Protocolo), nonché una parte essenziale del personale che era impiegato dal precedente titolare e continui a svolgere la medesima attività negli stessi locali con gli stessi mezzi materiali, a condizione che sia conservata l’identità di detto studio, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. E’ quanto ha deciso la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 16 novembre 2023 alle cause riunite da C‑583/21 a C‑586/21.