L’onere al tentativo di ricollocazione del lavoratore spetta al datore di lavoro, il quale dovrà, previamente alla decisione di licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo, fornire la prova circa l’impossibilità di ricollocazione del dipendente, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale. Il primo tentativo di ricollocazione dovrà riguardare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In pratica, una rimodulazione delle mansioni a livello orizzontale. Una volta dimostrata l’impossibilità, da parte del datore di lavoro, alla ricollocazione, dovrà essere il lavoratore a provare il contrario. Quali sono gli orientamenti giurisprudenziali in materia?