Con il messaggio n. 3779 del 2023, l’INPS fornisce indicazioni per la presentazione e la gestione, per gli anni 2020, 2021 e 2022, delle domande di esonero spettanti alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021. L’esonero può essere applicato previa autorizzazione dell’INPS e riguarda dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro.