I soggetti che percepiscono il Supporto per la formazione e il lavoro possono cumulare il beneficio economico, spettante per un periodo al massimo pari a 12 mesi, con il reddito derivante da un’attività di lavoro autonomo o dipendente. Nel caso di superamento di uno specifico limite di reddito fissato dalla legge occorre inviare all’INPS una apposita comunicazione telematica. Le condizioni cambiano, infatti, a seconda della tipologia di prestazione effettuata e il calcolo del limite include anche alcune tipologie di redditi esenti. Ci sono poi altre fattispecie che vanno comunicate all’Istituto, pena la decadenza dal diritto a percepire l’indennità. Come si applicano le nuove regole?