Arrivano dall’Agenzia delle Entrate i tanto attesi chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo limite di 3.000 euro per i fringe benefit, previsto dalla legge di conversione del decreto Lavoro. La circolare n. 23/E del 1° agosto, oltre a ricordare che l’innalzamento del limite vale solo per il periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, chiarisce che il beneficio spetta sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’applicazione della misura agevolativa è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Quali sono le altre indicazioni operative?