L’INPS, con il messaggio n. 730 del 2023, ha fornito chiarimenti in materia di contribuzioni Enasarco e massimale INPS. Nello specifico, l’Istituto ha precisato che, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data -per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966 -, non può costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo.