L’indennità a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente concessa a lavoratori tramite agenzia interinale deve essere almeno identica a quella che si applicherebbe loro se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 12 maggio 2022 alla causa n. C-426/20.